Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 501 del 31 luglio 2019
La rappresentanza dell’ente avanti alle Commissioni tributarie rientrava appieno tra i compiti istituzionali affidati al Responsabile del settore finanziario. Al riguardo, l’art. 11 comma 3 del D.Lgs 546/92, prevede espressamente che “L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”. Il Procuratore regionale, pertanto, ha correttamente contestato che l’attività di recupero dell’ICI, non può che rientrare nelle funzioni istituzionali dell’ente e del responsabile del settore preposto e, qualora esternalizzato, non può essere affidato allo stesso soggetto che svolge, all’interno, le funzioni di responsabile del servizio. Per l’attività in questione, al dirigente non spettava alcun compenso. Sulla questione, l’ARAN (RAL 1660) ha chiarito che, per l’attività di difesa avanti alle Commissioni tributarie, ai funzionari può essere riconosciuta un’integrazione dell’indennità di risultato oppure una diversa forma di incentivazione, a condizione che sussista al riguardo uno specifico intervento di regolazione nell’ambito della contrattazione integrativa.