Consiglio di Stato, sentenza n. 5910 del 27 agosto 2019
In conformità a precedenti della stessa Sezione (Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472; id., 3 dicembre 2018, n. 6825; id., 29 luglio 2019, n. 5347), va affermato che, nel rispetto dei principi generali, in difetto di prova della necessità di un’attività di elaborazione o di un’attività di creazione o di formazione, tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell’archivio dei rapporti finanziari devono ritenersi pienamente accessibili per la tutela in giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Solo in tal modo può trovare piena esplicazione, nell’ambito del giudizio di separazione, il potere di natura procedimentale accordato dal legislatore con il diritto all’accesso, volto in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi), secondo un regime che assicura, al tempo stesso, la tutela dell’interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi controinteressati (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 18 aprile 2006, n. 6).