Nè l’iperprescrizione in senso lato, nè l’iperprescrizione in senso stretto, determinano da sole il danno erariale

Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 88 del 20 marzo 2019

Nel caso in cui sia perseguito un apprezzabile scopo terapeutico, l’emissione di prescrizioni cui sia associato un onere superiore alla soglia attesa, non evidenzia una condotta censurabile. Tale bilanciamento, con ogni evidenza, presuppone che si sia proceduto a verificare la sussistenza di un reale intento terapeutico e che, correlativamente, solo ove risulti debitamente documentata l’insussistenza di una simile finalità, l’attività prescrittiva anomala potrà concorrere ad integrare una fattispecie di responsabilità amministrativa.
Per altro verso, non può essere ignorato che costituisce imprescindibile requisito di quest’ultima l’elemento soggettivo che deve connotare la condotta avente profili di obiettiva divergenza dal paradigma legale.
La ricorrenza dell’elemento soggettivo non può desumersi, in via automatica, dal semplice, ancorché significativo, scostamento delle prescrizioni di farmaci dai parametri di riferimento statistici (per la iperprescrizione in senso lato) o dai prontuari (per la iperprescrizione in senso stretto), ma necessita di autonomi ed ulteriori elementi di riscontro.

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