Anche una sentenza di non luogo a procedere o un decreto di archiviazione non fanno venire meno la responsabilità erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 334 del 5 settembre 2019

In ordine al rapporto tra giurisdizioni il Giudice di Legittimità ha affermato che la giurisdizione penale e quella civile per risarcimento dei danni derivante da reato, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono il medesimo fatto materiale: in termini C. Cass. SS.UU. 21 maggio 2014 n. 11229.
Infatti il processo contabile è incentrato sull’accertamento dei danni erariali, quale conseguenza della violazione degli obblighi di servizio da parte degli agenti pubblici, fra i quali si annoverano quelli in rapporto di servizio con l’Amministrazione, mentre il giudizio penale attiene alla violazione dei precetti penali, con la conseguenza che la dichiarazione di prescrizione penale o di non luogo a procedere (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Liguria 31 marzo 2003 n. 334 e Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 10 aprile 1999 n. 146) non fa venir meno la possibilità di una responsabilità contabile, sia pure collegata alla medesima vicenda, ma riguardata con diverse finalità, sulla base di differenti scale di riferimento parametrico per la valutazione della sussistenza degli specifici presupposti oggettivi e soggettivi: cfr. Corte conti Sez. I Centr. 12 marzo 2012 n. 122.
Peraltro la pur residuale efficacia della sentenza penale richiede che la sentenza penale sia stata emessa a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato, per cui non sono sufficienti né una sentenza di non luogo a procedere (Cass. 24475/2014), né un provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari (cfr. questa Sezione n. 94/2009).

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