Corte di Cassazione, ordinanza n. 22177 del 5 settembre 2019
Nel 2008, XX convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il Complesso Monumentale di Grifalco deducendo: che nel 1967, all’età di nove anni, era stato ricoverato presso l’ospedale psichiatrico di Grifalco (oggi Complesso Monumentale), ivi permanendo fino al 1999, quando era stato dimesso in considerazione della sua capacità di autogoverno; che dalla cartella clinica emergeva come egli fosse stato trattenuto all’interno dell’istituto per ragioni di carattere umanitario e come durante gli anni trascorsi in ospedale non avesse mai avuto bisogno di psicofarmaci, né mai avuto diagnosi di malattia mentale; che l’illegittima condotta dell’ospedale psichiatrico aveva privato l’XX di diritti fondamentali della persona, quali la libertà personale, la dignità e del decoro, con conseguente danno esistenziale, morale e biologico, anche in ragione dell’astratta configurabilità dei reati di cui agli artt. 605, 610 e 623 c.c. Chiese pertanto il riconoscimento della responsabilità dell’ospedale ex art. 1218 c.c. ed il risarcimento dei suddetti danni.
Il giudice di primo grado condannò pertanto l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, quale ente gestore del Complesso Monumentale, al pagamento della somma complessiva di 50.000 a titolo di danno non patrimoniale, considerato che la condotta dei sanitari, avendolo privato della chance di essere inserito in un nucleo familiare, si era tradotta per l’XX nella lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili. Escluse invece la liquidazione del danno biologico.
La Suprema Corte ha confermato tale decisione, affermando che , nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale abbia tenuto conto, della compromissione delle relazioni con il mondo esterno che il ricorrente ha subito a causa del prolungato ricovero presso l’istituto, e del fatto che tale ricovero l’aveva indotto a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe potuto fare in assenza della condotta illecita da parte dei sanitari. In tale liquidazione risultano pertanto già comprese quelle sofferenze che l’XX lamenta di aver subito per essergli stato precluso di coltivare gli studi e quindi di svolgere attività lavorative che richiedono un’istruzione, con la conseguenza che una nuova liquidazione comporterebbe una ingiusta duplicazione di poste risarcitorie.
Si osserva infine che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità penale, nonostante sia indubitabile che il TS0 illegittimo colpisca la persona in modo simile all’ingiusta detenzione perchè determina la restrizione della sua libertà personale ed effetti negativi sull’immagine, le relazioni ed il campo lavorativo, non è applicabile in via analogica in simile ipotesi la speciale disciplina dettata dagli artt. 314 e 315 c.p.p. per le fattispecie di detenzione cautelare ingiusta disposta ed eseguita in un ambito penale (Cass. pen. Sez. IV, 05-05-2008, n. 17718).