Agenzia delle Entrate, risposta 10 settembre 2019, n. 370
Preliminarmente si osserva che l’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
L’articolo 2, al comma 1 stabilisce che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che “Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.
Con riferimento agli atti indicati in tariffa, si osserva che l’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”, mentre l’articolo 24 della stessa tariffa dispone l’applicazione solo in caso d’uso dell’imposta di bollo per gli “Atti e documenti di cui all’articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’articolo 1341 del codice civile…”. La nota a margine a detto articolo 24 precisa, tuttavia, che “L’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta…”.
Detta nota va intesa nel senso che non è sufficiente che un atto o documento sia redatto sotto forma di corrispondenza, per essere sottoposto al pagamento dell’imposta bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 24 della tariffa, poiché, qualora ci si trovi in presenza di atti, quali quelli individuati dalla nota a margine dell’articolo in commento, l’imposta in argomento è dovuta sin dall’origine.
A tale proposito si rammenta che l’articolo 1350 del codice civile, al punto 13, relativamente agli atti che devono farsi per iscritto, dispone, tra gli altri, che “Devono farsi per atto pubblico [c.c. 2699] o per scrittura privata [c.c. 2702], sotto pena di nullità (…) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”.
In tale senso, occorre esaminare se i contratti di appalto oggetto del quesito in esame debbano essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta.
Sul punto, può assumere utile rilievo la Sentenza Cass. Civile numero 12540 del 17 giugno 2016 secondo cui ” i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ‘ad substantiam’ e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell’ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall’articolo 17 del R.D. n. 2240 del 1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposte e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e ciò mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi”.
Premesso quanto sopra, l’articolo 32, comma 14 del “codice appalti” stabilisce che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
L’articolo 53 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione Consip S.p.A., versione 7.0, dispone che “Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il ‘Documento di Stipulà assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all’invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, ogni soggetto aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del contratto, tra quelle previste e disciplinate dall’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti e provvedere contestualmente ad integrare l’apposita sezione del sistema denominata ‘Dati e Documenti di Stipulà” .
Inoltre, il medesimo articolo prevede, al comma 3, che “Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norma sull’imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalla norma applicabili al procedimento posto in essere ed al relativo Contratto stipulato”.
Considerato che l’istante afferma di stipulare contratti di importo non superiore a 40.000 euro, nell’ambito del sistema del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione-piattaforma CONSIP spa – MEF “Acquistinretepa.it”, si ritiene che detti contratti siano stipulati con la forma della scrittura privata.
Al riguardo si richiama la risoluzione. 96/E del 16 dicembre 2013 in cui si afferma che il “…documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall’amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale (…). Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata”.
Per le suesposte considerazioni, conformemente a quanto affermato nella citata Risoluzione n. 96 del 13 dicembre 2013, si ritiene che i contratti stipulati dalla YYY secondo le varie modalità procedurali, sono soggetti al tributo fin dall’origine in forza dell’articolo 2 della tariffa che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.