Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 37766 dep 12 settembre 2019
Uno studente che aveva terminato l’ultimo anno del liceo, sostenendo pochi giorni prima l’esame di maturità, si era recato a scuola per assistere all’esame orale dei compagni. Essendo inciampato mentre camminava nella battuta a terra della porta in alluminio, cadde in avanti, sfondò con il suo peso il fragile cupolino che copriva un solaio, cadde al piano di sotto precipitando per più di sette metri, riportando gravi lesioni, plurime fratture, sfregio permanente del viso ed indebolimento permanente della teca cranica.
Gli imputati, la dirigente scolastica e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, in primo grado sono stati ritenuti responsabili dell’infortunio, per colpa, sia generica che specifica, sotto vari profili. In particolare: per avere omesso di valutare il rischio di caduta dall’alto nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi della scuola, quanto all’accesso dal corridoio del secondo piano al lastrico solare con lucernai in questione; per avere omesso di interdire in maniera idonea l’accesso al predetto lastrico solare ovvero per avere omesso di segnalare in maniera adeguata la situazione di pericolo relativa a tale accesso; per avere omesso di informare specificamente e di addestrare i collaboratori scolastici ed i lavoratori della scuola con riguardo alle modalità di apertura e di chiusura del lastrico e per avere omesso di disciplinare adeguatamente la gestione delle chiavi di chiusura della porta finestra che dava accesso al lastrico; e per avere omesso di segnalare il pericolo di caduta dall’alto attraverso i fragili cupolini sulla copertura in questione alla Provincia, ente tenuto per legge alla manutenzione dell’istituto scolastico, ed anche per avere omesso di richiedere alla Provincia interventi di manutenzione idonei a migliorare la situazione della sicurezza quanto, appunto, al rischio di caduta dall’alto.
I ricorrenti in Cassazione hanno contestato che l’alunno infortunatosi fosse destinatario della posizione di garanzia dell’imputata, non essendo un lavoratore dipendente né un addetto alla pulizia e dalla manutenzione del lastrico posto al secondo piano ed essendo non più un allievo dell’istituto ma, ormai, un visitatore-accompagnatore estraneo alla scuola, in quanto aveva già sostenuto pochi giorni prima, superandolo, l’esame di maturità.
Il Supremo Collegio ha statuito che l’assunto è erroneo. Esso trascura, in punto di fatto, che il ragazzo era legittimamente all’interno della scuola, in quanto assisteva alle prove orali degli esami di maturità, il cui svolgimento è pubblico, e, in punto di diritto, il – tradizionale e sempre valido – principio secondo il quale «In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell’impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen.. Ne consegue che deve ravvisarsi l’aggravante di cui agli articoli 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod.pen., nonché il requisito della perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, cod.pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Sez. 4, n. 11360 del 10/11/2005, dep. 2006, P.M. in proc. Sartori ed altri, Rv. 233662; già in precedenza, v. Sez. 4, n. 6025 del 06/02/1989, Terranova, Rv. 181105; nello stesso senso, successivamente, tra le altre cfr. Sez. 4, n. 10842 del 07/02/2008, Caturano e altro, Rv. 239402; Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014, Cinque, Rv. 260947; Sez. Sez. 4, n. 38200 del 12/05/2016, Marano, Rv. 267606). La tutela antinfortunistica, insomma, non è riservata ai soli lavoratori ma anche ai soggetti equiparati, come recita l’art. 3, comma 4, del d. Igs. n. 81 del 2008.