Nella determinazione del danno, ai sensi dell’art. 83 CGC, il giudice deve, innanzitutto, tenere conto, nell’imputazione soggettiva dello stesso, dell’eventuale apporto causale nella determinazione del danno di altri soggetti non evocati in giudizio dal Pubblico Ministero. Nella specie, il danno è stato, con ogni probabilità, aggravato dal concorrente contributo della neonatologa, non convenuta in giudizio. Il fallimento, per ben due volte, delle manovre rianimatorie eseguite post partum ha, infatti, causato una protrazione della mancanza di ossigeno per vari minuti a danno del bambino, come si evince dalla cartella clinica.
Il Collegio ritiene, poi, che alcune circostanze allegate dai convenuti debbano comportare la riduzione dell’addebito ai sensi dell’art. 52 RD 1214/1934. Tali elementi sono costituiti dalla scarsa anzianità di servizio e dalle carenze organizzative e strutturali dell’Ospedale nel quale i convenuti si sono trovati ad operare.
In considerazione dell’apporto causale del personale di neonatologia e delle altre circostanze che giustificano la riduzione dell’addebito, in parziale accoglimento della domanda attorea, i convenuti devono essere condannati al risarcimento di una quota di danno pari a € 100.000,00 di cui il 60% a carico di X e il 40% a carico di Y, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
Infine, dalla documentazione acquisita risulta che i costi relativi alla responsabilità civile dei sinistri sanitari gravano sulla Regione Toscana, tramite il Fondo Sanitario Regionale istituito con deliberazione G.R.T. n. 1203 del 21.12.2009 il quale garantisce la copertura degli esborsi che le aziende sanitarie devono effettuare nel corso dell’esercizio. L’Azienda USL Toscana Nord Ovest, subentrata alla USL 2 di Lucca, ha confermato che l’esborso per il risarcimento del sinistro per cui è causa è stato sostenuto dalla Regione ed è “contenuto nella somma complessiva versata all’Azienda Sanitaria per l’intera annualità”. Il danno erariale, pertanto, non è stato subito dalla USL 2 di Lucca, ma dalla Regione dato che i sinistri vengono liquidati dalla USL con risorse stanziate nell’apposito Fondo, la cui titolarità spetta alla Regione (sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 67).