Il rimborso da parte dell’ente di ulteriori spese legali oltre a quelle liquidate dal giudice contabile, è danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 461 del 5 settembre 2019

Emerge, in tutta evidenza, che il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di liquidazione delle spese legali in favore del dipendente e/o amministratore prosciolto nel merito dal giudice contabile, era (o avrebbe dovuto essere, in base alla diligenza al medesimo esigibile in quanto avvocato preposto all’ufficio contenzioso comunale) di tale chiarezza ed evidenza da non giustificare alcun dubbio circa l’individuazione della normativa applicabile al caso di specie.
Nel richiamare quanto autorevolmente osservato al riguardo dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 19195 del 2013, ritiene il Collegio che il pagamento in via stragiudiziale, da parte dell’Ente, di somme ulteriori (rispetto a quelle liquidate dal giudice contabile) asseritamente sostenute per spese legali dal dipendente o amministratore assolto nel merito costituisce, per le ragioni sopra esposte, un esborso contra ius, in quanto tale foriero di danno erariale.

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