Corte di Cassazione, ordinanza n. 29284 dep. 4 luglio 2019
Il Collegio ritiene di dover dissentire dalla soluzione conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità attualmente formatosi, secondo cui la veridicità dell’autocertificazione allegata all’istanza di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 è condizione della sua ammissibilità, sicché ogni sua eventuale falsità o incompletezza, anche se non incidente sui limiti reddituali, ne determina la revoca, a prescindere dalla condanna per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Si giustifica, pertanto, ai sensi dell’art. 618, primo comma, cod.proc.pen., al fine di evitare un eventuale contrasto giurisprudenziale in una materia particolarmente delicata, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla seguente questione di diritto: “Se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull’ammissibilità dell’istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002”.