Pagare le sanzioni in materia di infortuni sul lavoro con i soldi dell’ente, può costituire peculato

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 38260 dep 16 settembre 2019

Secondo l’ipotesi d’accusa,X , approfittando della veste dirigenziale ricoperta, avrebbe distratto risorse della società ai fini del pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte ad amministratori e dirigenti persone fisiche per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali danti luogo a responsabilità penale personale dei singoli addetti.
La Società in house del Comune poteva legittimamente impegnare risorse dell’ente per provvedere al pagamento della sanzione in forma ridotta prevista ai fini dell’estinzione dei reati attribuiti ai propri dipendenti. Si trattava difatti di contravvenzioni derivanti da violazioni della normativa in materia di infortuni sul lavoro strettamente connesse all’attività della società, contestate a soggetti che rivestivano cariche all’interno della medesima società, dalle quali avrebbero potuto discendere le responsabilità dell’ente, tali da far sorgere in capo alla società un interesse legittimo – sebbene non un obbligo – al pagamento tempestivo delle sanzioni in forma ridotta con valenza estintiva dell’illecito.
Ma la destinazione all’estinzione di tali contravvenzioni delle risorse dell’ente, presupponeva nondimeno l’adozione di un provvedimento formale da parte dell’organo d’amministrazione, previa verifica dell’esistenza di norme interne legittimanti la fuoriuscita di cassa e di uno specifico interesse della società alla pronta estinzione degli illeciti
Correttamente quindi il Collegio palermitano ha pertanto stimato sussistente il fumus del reato di peculato posto a base del provvedimento ablativo, là dove ha ritenuto che X, nell’ordinare l’estinzione di reati contravvenzionali contestati ai dipendenti della società con l’impiego di risorse dell’ente, abbia conferito al denaro pubblico – di cui aveva la disponibilità giuridica in virtù dell’ufficio ricoperto – una destinazione non conforme agli scopi di pubblico interesse ad esso sottostanti, stante l’assenza di un provvedimento formale ricognitivo dell’esistenza di un obbligo giuridico o comunque di un interesse, concreto ed effettivo, della persona giuridica a provvedere in tale senso.

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