Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in caso di violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione.

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22771 del 12 settembre 2019

Con sentenza n. 1558 del 27 novembre 2013 la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti condannò Y, direttore del Consorsio A.S.I. di Bari, e X ,dirigente regionale del settore programmazione della Regione Puglia, al risarcimento del danno erariale derivato dall’avvenuta corresponsione da parte del Y al X, in costanza dell’incarico dirigenziale di quest’ultimo presso la Regione Puglia, di compensi per l’incarico di commissario straordinario del Consorzio SISRI (ex A.S.I.) di Bari. Avverso tale sentenza proposero appello sia il Y che il X ed il primo eccepì il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Tanto premesso nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice contabile. Infatti il giudizio instaurato dalla Procura regionale della Corte dei Conti ineriva alla denunciata consapevole violazione da parte dei due incolpati del principio di onnicomprensività della retribuzione ex art. 24 TUPI e art. 53 comma 5 del d.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e la condotta, nella prospettazione dell’azione, risultava caratterizzata, quanto meno , da una colpa grave che era ravvisata per il dott. X nella circostanza di aver svolto un incarico senza riversare i compensi all’amministrazione di appartenenza e, per il dott. Y, direttore del Consorzio con la responsabilità del servizio economico e finanziario pagatore dei compensi, nel mancato diretto versamento al Fondo regionale oltre che nella sottoscrizione, insieme al commissario straordinario X, della delibera di liquidazione degli stessi.

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