Corte dei Conti, sezione giurisdizione per la Regione Toscana, sentenza n. 350 del 19 settembre 2019
Colui il quale firma, nell’esercizio precipuo delle competenze relative all’incarico di responsabilità rivestito, determine comportanti l’attribuzione di risorse finanziarie pubbliche in favore di soggetti terzi, si assume, con la predetta sottoscrizione, la (piena) responsabilità dell’atto e dei relativi effetti.
Di qui la necessità di un controllo, anche saltuario e a campione, nel caso all’esame per contro del tutto omesso, sull’attività preliminare e propedeutica svolta dal responsabile del procedimento (o comunque sull’operato dello stesso).
A tal riguardo, il Collegio ribadisce che, per quanto emerso in sede penale, le condotte illecite del Sig. XX sono consistite essenzialmente nel:
a) richiedere, con false motivazioni, a vari asili nido la restituzione di somme erogate in eccesso, al fine di creare una provvista di cui poi appropriarsi, una volta ottenuta la restituzione di quanto attribuito in eccesso rispetto al dovuto;
b) riconoscere ad associazioni e/o cooperative “compiacenti” contributi cui le stesse non avrebbero avuto diritto, per poi ottenere da tali soggetti le somme in questione.
In entrambi i casi, l’appropriazione “illecita” è risultata possibile per essere state le relative risorse previamente assegnate/liquidate con determine firmate, in assenza di qualsivoglia controllo, da parte della convenuta YY.
Risulta allora evidente come i controlli omessi dalla Sig.ra YY abbiano consentito o quanto meno agevolato l’operazione illecita complessiva attuata dal XX, partita con l’assegnazione di somme a soggetti terzi (illecita per le ragioni viste) e sfociata nella definitiva appropriazione (anch’essa illecita) da parte del XX stesso (beneficiario “finale” della medesima operazione).
Le condotte omissive serbate dalla Sig.ra YY risultano, invero, connotate da colpa grave, attesa l’estrema noncuranza e superficialità mostrate per la salvaguardia delle risorse finanziarie del Comune di OMISSIS.
Tutto ciò anche alla luce del considerevole arco temporale di reiterazione delle condotte in questione e del mancato rinvenimento, nei fascicoli delle determine acquisiti presso il Comune, di traccia alcuna di attività istruttoria.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Sig. XX Alberto va condannato al pagamento, in favore del Comune, dell’importo di euro 372.863,25, a titolo di responsabilità principale di carattere doloso.
Nel contempo, la Sig.ra YY va condannata al pagamento, in favore del Comune, dell’importo di euro 150.000,00, a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave.