Non si può finanziare la spesa per una manifestazione sportiva a debito, a meno che non determini un aumento del valore patrimoniale dell’ente

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, deliberazione n. 84/2019/PAR

La possibilità di classificare la spesa per una manifestazione sportiva come oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale e, dunque, come investimento finanziabile mediante ricorso all’indebitamento (ex art. 3, comma 18, lett. d) della l. n. 350/2003) deve ritenersi subordinata alle condizioni (possibilità di identificazione individuale del bene; titolarità del bene in capo all’ente; produzione, da parte dei costi sostenuti, di un incremento significativo e misurabile di produttività ovvero di un prolungamento della vita utile del bene) alla cui ricorrenza la contabilità economica ammette l’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali. In altri termini, è necessario che dall’operazione derivi «un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare», «un aumento della “ricchezza” dell’ente», rilevabile contabilmente attraverso la rappresentazione del suo stato patrimoniale.

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