TAR Lazio, sentenza n. 11041 del 17 settembre 2019
Come osservato dal Consiglio di Stato in una controversia relativa alla medesima società, la stazione appaltante esclude l’operatore economico dalla gara, ai sensi del più volte citato art. 38, lett. f), del D.lgs. n. 163/2006, ove si “dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” (cfr. Cons. Stato, III, 16.4.2019, n. 2493)
E’, pertanto, evidente che i fatti suscettibili di apprezzamento, alla luce della predetta norma, devono trovare traccia, al fine di generare il corrispondente onere dichiarativo in capo all’impresa interessata, in atti/documenti dotati di un minimo di attendibilità e valenza dimostrativa, onde fornire alla stazione appaltante la base probatoria (i “mezzi adeguati” di cui alla disposizione citata) al fine di formulare le eventuali conseguenti contestazioni di inaffidabilità professionale.
Tale livello di significatività probatoria non può, pertanto, ritenersi raggiunto dalle notizie di stampa, cronologicamente collocate nel 2014, poste a fondamento del motivo in esame, in ragione della intrinseca inaffidabilità di tale fonte informativa, per sé considerata, e della mancanza di qualsiasi ulteriore elemento idoneo a comprovarne l’attendibilità.