Il danno erariale è insensibile alla confisca e ad accordi transattivi (la sentenza integrale di condanna per Formigoni e Fondazione Maugeri).

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 231 del 16 settembre 2019

Appare corretta, ad avviso del Collegio, la somma quantificata in euro 61.485.583,00, pari alle cosiddette “retrocessioni” illecite costituenti danno erariale.
Da questa somma deve essere detratto l’ammontare del risarcimento effettuato dalla Fondazione Maugeri a favore della Regione Lombardia, che, secondo quanto risulta dagli atti acquisiti in istruttoria (deliberazione di Giunta Regionale n. 3476/2015), è complessivamente pari ad euro 14 milioni (sentenza Trib. Milano n. 13751/16).
Quindi il danno erariale ammonta ad euro 47.485.583,00.
Appare irrilevante, sulla base dei principi maturati nella giurisprudenza consolidata (cfr., tra le altre, di recente, Corte dei conti, sez. Toscana n. 162/2018) che questo Collegio condivide, l’avvenuta confisca in sede penale, stante la diversa natura, sanzionatoria e non risarcitoria di quest’ultima, “con la conseguenza che le somme confiscate nulla hanno a che vedere con la quantificazione del danno subito dall’Amministrazione che deve essere risarcita, indipendentemente dalla pena accessoria della confisca inflitta” (Corte dei conti, sez. III app. n. 676/2016).
Irrilevante appare, altresì, l’esistenza di provvisionali o l’avvenuta transazione tra la Regione e la Fondazione (si richiama in proposito quanto già espresso al punto 1.3 della presente sentenza), stante l’autonomia tra l’azione penale/civile e quella contabile, con la conseguenza che solo l’avvenuto integrale ed effettivo ristoro di tutti i profili di danno erariale può determinare la declaratoria di improcedibilità della domanda contabile, fermo restando che in sede esecutiva occorrerà effettuare le dovute decurtazioni e riduzioni, nel raffronto tra le somme al cui pagamento il convenuto sia stato condannato sia dal giudice contabile sia da quello ordinario (ex multis, Corte dei conti, sez. III app. nn. 183/2006 e 417/2007).
Infine, vertendosi, nella specie, di responsabilità dolosa, si esclude l’esercizio del potere di riduzione (cfr. in tal senso, Corte di conti, sez. I app. nn. 432/2017, 354/2017 e 314/2017; sez. Lombardia nn. 8/2016 e 57/2017; sez. Emilia-Romagna n.186/2017).
La somma da risarcire di euro 47.485.583,00 sarà assoggettata a rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti illeciti fino al deposito della presente sentenza.

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