La TIA 1, essendo tributo, non è soggetta a IVA

Corte di Cassazione, sentenza n. 23669 del 24 settembre 2019

Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’IVA alla TIA. Come puntualmente affermato da questa Corte, in controversia di cui l’odierna ricorrente era parte (Cass.3756/12), va esclusa l’identità tra la TIA e la Tariffa integrata ambientale di cui all’art. 238 d.lgs. n. 152/2006. Ciò è stato chiarito dalla Corte Costituzionale con sent. N. 239/2009, che ha affermato che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale, per “la rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette Tariffe …la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi”. Sempre nella citata pronunzia, la Suprema Corte ha chiarito che “la questione relativa alla affermata (dalla ricorrente) soggezione della TIA/1 all’Iva va risolta in coerenza con la pacifica natura tributaria della medesima, con la mancanza di disposizioni legislative che espressamente assoggettano a Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti e con l’irrilevanza di diverse prassi amministrative (in effetti esistenti in alcuni territori), posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi.”.
Va, altresì, evidenziato che questa Corte (da ultimo S.U. n. 8822/18) ha confermato che la TIA costituisce tributo ed ha affermato la giurisdizione del Giudice tributario: “la tariffa di igiene ambientale, ovverosia la cd. TIA-1, regolata dall’art. 49 d.lgs. 05/02/1997, n. 22,…pur soppressa dal d.lgs. 03/04/2006, n.152 (art. 238, comma 1), è rimasta vigente (comma 11), fino all’emanazione di apposito regolamento (comma 6), destinato a disciplinare i criteri generali sulla base dei quali sono stabilite le componenti dei costi ed è definita la tariffa, nonché fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa stessa.
Secondo la Corte costituzionale, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R., 15/11/1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (Corte cost., sent. n. 238/2009; ord. n. 64/2010).
Restano devolute, pertanto, alla giurisdizione tributaria le vertenze riguardanti la “debenza” della cd. “prima TIA o TIA-1”, ovverosia la tariffa di igiene ambientale, laddove sia ancora disciplinata dal ridetto decreto legislativo n. 22/1997 (art. 49), che le consente di conservare la qualifica di tributo (Cass., Sez. U., 21/06/2010, n. 14903; 12/11/2015, n. 23114; 20/12/2016, n. 26268; conf., da ultimo, 11/07/2017, n. 17113, in motivazione).

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