Corte di Cassazione, ordinanza n. 23717 del 24 settembre 2019
Non appare dubbio, nel caso di specie, che l’indennità di cui si discute trovi la sua causa nel rapporto di lavoro, non essendovi ragione per supporre che essa sia stata attribuita in sostituzione di altro genere di reddito, tanto meno prospettabile come reddito futuro a seguito della interruzione del rapporto di lavoro; deve pertanto affermarsi che detta indennità non può che concorrere alla formazione della base imponibile della lavoratrice. La Corte di legittimità, del resto, ha anche avuto occasione di precisare che “in tema di imposte dirette, la indennità sostitutiva del riposo settimanale non goduto costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente, trattandosi di compenso percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e commisurato ad una certa quantità di lavoro svolto, anche se non in via regolare e continuativa ed in violazione di un diritto indisponibile, poiché costituisce sicuro indice di capacità contributiva anche la retribuzione corrisposta per il lavoro prestato in violazione di norme – anche imperative a garanzia costituzionale di diritti indisponibili – poste a tutela del prestatore di lavoro, e la legge tributaria non contempla tale ipotesi come causa di esclusione della somma erogata dall’oggetto dell’imposizione”, Cass. sez. V, 18.8.2004, n. 16101. Pronunciando proprio relativamente a fattispecie analoga, in materia di indennità corrisposta in relazione ad un congedo aggiuntivo per rischio radiologico non goduto, in conseguenza di decisione assunta del TAR-Molise che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione, questa Corte ha avuto anche occasione di chiarire che “la indennità sostitutiva di un congedo non goduto (indipendentemente dalle finalità che sottostanno a quest’ultimo), trattandosi anche in questo caso di compenso percepito (sub specie di corresponsione indennitaria) in dipendenza del rapporto di lavoro e commisurato ad una certa quantità o ad una maggiore quantità di lavoro svolto (invece di una pausa di sospensione non effettuata), sebbene svolto in violazione di un diritto concesso a presidio di interessi primari” risulta assoggettabile a tassazione (Cass. sez. VI-V, 19.2.2016, n. 33139, nello stesso senso, Cass. VI-V, 4.2.2016, n. 2229).