Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Marche, deliberazione n. 189/2019/PAR
Un Segretario comunale ha adottato, nel mese di marzo 2019, “in sostituzione del Responsabile dell’UTC, interessato dagli effetti del provvedimento”, le determine di liquidazione del fondo per la progettazione e l’innovazione, relativo ad attività svolte dai tecnici comunali nelle annualità 2017 e 2018.
A seguito di tali atti, il Responsabile del Servizio Economico-finanziario dell’Ente ha ritenuto “non regolare il determinato”, contestando il criterio di imputazione temporale degli incentivi tecnici ai fini della verifica dell’osservanza del limite sancito dall’art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, chiamata ad esprimere un parere, ha precisato che il quesito interpretativo, ai fini della sua ammissibilità oggettiva, deve essere sottoposto alla Corte dei conti in un momento antecedente all’adozione di atti che nella disposizione dal significato controverso trovano fondamento. Una volta emanati i provvedimenti amministrativi, l’esercizio della funzione consultiva rischia di tradursi in un giudizio su di essi.
Nella fattispecie, dunque, non solo sussistono atti già adottati in applicazione della disposizione controversa sulla cui interpretazione verte la richiesta di parere; tali atti hanno, inoltre, generato già un conflitto all’interno dell’ente, tra il Responsabile del Servizio finanziario, che ha contestato l’irregolarità del determinato, e il tecnico comunale, che ha patrocinato la tesi contraria e che sembrerebbe figurare tra i beneficiari degli atti di liquidazione, con evidente rischio che dalla vicenda in esame possa derivare un contenzioso dinanzi al giudice ordinario. Sembra quasi che l’Ente invochi l’intervento della Corte dei conti per dirimere tale contrasto.
Nella richiesta di parere è il Sindaco, infatti, a segnalare il pericolo che il mentovato contrasto ermeneutico possa “portare all’insorgere di un contenzioso”.
Non sembra revocabile in dubbio, pertanto, che nel caso di specie sussiste anche il rischio di interferenze con l’ambito di cognizione riservato al giudice ordinario in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.