Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il recupero di somme per prestazioni inappropriate

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23540 del 20 settembre 2019

Deve dichiararsi la sussistenza sulla controversia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) e ciò alla stregua del seguente principio di diritto: «Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm. la domanda con cui una concessionaria di pubblico servizio sanitario in seno al Servizio Sanitario nazionale, a seguito dell’invio da parte dell’amministrazione sanitaria, all’esito dell’esercizio del potere di controllo di cui all’art. 8-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 e della relativa normativa di attuazione, della richiesta di emissione di note di credito a titolo di c.d. penalizzazione ai sensi del comma 3, lettera a) di detta norma, e della minaccia, in mancanza di emissione delle stesse, di compensare il preteso su corrispettivi fatturandi dalla concessionaria, chieda in via negativa l’accertamento della mancata adozione di un provvedimento amministrativo sanzionatorio, nonché della inesistenza delle condizioni della minacciata compensazione e di non essere tenuta ad emettere le chieste note di credito.». Vi sono profili di novità nella presente fattispecie anche rispetto al precedente di cui alla sentenza di questa Corte di cui a Cass., Sez. Un., n. 18168 del 2017, nonché l’esistenza del pur superato precedente di cui a Cass., Sez. Un.,(ord.) n. 30975 del 2017.

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