Diventa irrilevante l’anominato nei concorsi pubblici se il giudizio è meccanicamente determinato e non c’è pericolo di sostituzione dell’elaborato o manipolazione delle risposte

Consiglio di Stato, sentenza n. 7152 del 21 ottobre 2019

Esclusa, sulla base delle argomentazioni che precedono, ogni sovrapponibilità del concorso in esame con il procedimento esaminato dalla Adunanza plenaria e dato conto delle diversità, è opportuno soffermarsi sulla nuova valenza che il principio dell’anonimato, con il peso dei valori costituzionali a garanzia dei quali è posto, può e deve assumere nelle tipologie di selezioni mediante quiz a risposta a scelta multipla, con punteggi predeterminati, e correzione immediata tramite sistemi automatizzati.

Si tratta, infatti, di una tipologia di selezione che esclude ogni margine di discrezionalità valutativa ed è, quindi, radicalmente diversa dalla valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso.

Dalla diversità tra le due tipologie di selezione, l’una basata su un giudizio discrezionale sindacabile entro i ristretti confini della discrezionalità tecnica, l’altra su un giudizio oggettivo e meccanicamente determinato, discende che nel primo caso il principio di anonimato deve salvaguardare a priori ogni possibile riconoscimento del candidato, mentre nel secondo deve mirare a prevenire ogni possibilità di scelta nell’assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell’esito della correzione automatica.

Nel secondo caso, diventa irrilevante in sé l’identificazione del candidato, che anzi può facilitare le procedure informatizzate, ma il principio dell’anonimato, con i valori che garantisce, non perde di valore e consistenza; piuttosto, subisce una deviazione del proprio oggetto.

Le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l’identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il massimo di sicurezza dell’automazione nella individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato e, in quello successivo, in cui si procede alla stampa. Fermo restando, che la rilevanza ai fini della illegittimità rilevante presuppone comunque una allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alle condotte degli operatori nelle fasi di gestione del cartaceo o alle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell’automatismo tecnico.

In questa direzione è la pronuncia dell’Adunanza plenaria richiamata, la quale ha dato rilievo non all’elenco nominativo in sé, ma al possibile utilizzo illecito dello stesso in presenza di una procedura caratterizzata dall’ordine alfabetico nella consegna, ritiro e conservazione dei test.

Questa è, pure, la linea direttrice di recenti pronunce di questo Consiglio e dei giudici di primo grado (da ultimo, Cons. Stato, sentenza, Sez. IV, n. 4194 del 2019; ordinanza, Sez. VI, n. 304 del 2018; T.a.r. per il Lazio- Roma, n. 738 e n. 9591 del 2018).

7.5.2. Il concorso all’esame del Collegio – che si basa sulla identificazione dei candidati dall’inizio alla fine – supera il vaglio di legittimità, essendo state adottate misure volte a prevenire ogni possibilità di scelta nell’assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell’esito della correzione automatica.

A tal fine rilevano, la stampa del test in unico esemplare e l’attribuzione al singolo candidato secondo un ordine casuale di ingresso, nonché il ritiro degli stessi in base alla postazione casuale e il posizionamento casuale nelle scatole per la correzione, avvenuta immediatamente e con stampa immediata degli esiti e dell’elenco, ad opera del personale della Guardia di Finanza, con l’assistenza dei testimoni.

Né, d’altra parte, l’appellato, che ha incentrato le censure sulla identificazione dei candidati sin dalle prime fasi del concorso, ha allegato specifici elementi di fatto sulle condotte degli operatori, né, tantomeno, ha addotto falle di sicurezza nella procedura automatizzata.

In definitiva, può dirsi, che nel concorso in esame l’identificazione, in una con la completa automazione della procedura, ha consentito di pervenire in tempi rapidi alla definizione della prova scritta con indubbi vantaggi per la celerità dell’azione amministrativa e dei concorrenti.

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