Corte di Casszione, sentenza n. 26614 del 18 ottobre 2019
Due giovani, deceduti nell’infortunio sul lavoro avvenuto la mattina di Capodanno del 2006 in Egitto, in area desertica non distante da Sharm el-Sheikh, mentre svolgevano la loro attività di animatori turistici. I due animatori presero parte ad una escursione, nonostante avessero “accumulato ben quattordici ore di lavoro consecutive, dalle ore 18,00 del 31 dicembre sino alle ore 8,00 circa della mattina successiva, momento dello scontro mortale”.
La Corte ha stabilito che per quanto attiene agli elementi costitutivi della responsabilità per la morte del lavoratore, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole cautelari di prevenzione evocate dall’art. 2087 cod. civ., strettamente correlate, in termini di ragionevole prevedibilità, alla verificazione dell’evento in quanto fondate, se non sulla certezza scientifica, sulla probabilità o possibilità – concreta e non ipotetica – che la condotta considerata determini l’evento (Cass. n. 5813 del 2019). 10.1. Nell’accertamento condotto dalla Corte di appello alla stregua delle risultanze di causa, è stata ravvisata la prevedibilità dell’evento nelle modalità organizzative, da ritenere carenti e non adeguatamente calibrate alle condizioni di tempo e di luogo, avuto riguardo alla situazione concreta, ossia al turno notturno nel deserto, su percorso costituito da strade non conosciute e ad alta densità di traffico pesante, in condizioni di lavoro non rispettose degli obblighi di protezione dell’incolumità dei dipendenti. Nessuna condotta abnorme era ascrivibile ai due animatori, atta ad interrompere il nesso causale tra condotta colposa ed evento, mentre al contrario il giudizio aveva fatto emergere come elementi determinanti del sinistro mortale le condizioni di stanchezza accumulata dalle giovani vittime, l’orario notturno e lo stato dei luoghi nonché la carente organizzazione della escursione.