L’estinzione per prescrizione del reato presupposto, è priva di effetti sul reato di autoriciclaggio

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 42052 dep. 14 ottobre 2019

Risulta fondata anche la doglianza delle parti private ricorrenti riguardante l’individuazione, come reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio in contestazione, dei reati in ordine ai .quali X è stato assolto dalla Corte d’appello di /Firenze con sentenza in data 16.2.2017: il giudicato assolutorio precludeva, infatti, ogni diversa valutazione incidentale in peius. Analogo principio s’impone nel caso in cui l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, per mancato raggiungimento della prescritta soglia di punibilità, al quale consegue la mancanza di rilevanza penale del fatto accertato.
Invece, con riferimento al caso in cui il reato presupposto sia, per qualsiasi causa, estinto, l’art. 170, comma 1, c.p. espressamente stabilisce che “Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato”. L’estinzione (per prescrizione) di taluni reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio in contestazione, invocata dalle difese dei ricorrenti, è, pertanto, priva di effetti sulla configurabilità dei reati provvisoriamente ipotizzati.