Agenzia delle Entrate – Risposta 23 ottobre 2019, n. 419
L’istante è abilitata alla ricezione di buoni pasto (cartacei ed elettronici),accade con una certa frequenza che «l’utente/consumatore del pasto decida di pagare in parte con il buono pasto e in parte in contanti o altro pagamento elettronico».
Inoltre, con cadenza mensile, «al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti da parte della Società emettitrice di buoni pasto, […] emette regolare fattura (elettronica) riepilogativa, ai sensi dell’art. 21 del dpr 26/10/72 n.633 e successive modificazioni».
Va ribadito, infatti, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 – attuativo dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 127 del 2015 – modificato dal provvedimento prot. n. 99297 del 18 aprile2019, è stata disciplinata la “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n.127”.
In tale sede è stato definito, per assicurare la necessaria ed inderogabile uniformità, il “Layout del documento commerciale”, il quale prevede, tra le diverse voci, anche il “non riscosso”, ossia l’indicazione di quella parte di corrispettivo che non viene versato (tramite contanti o strumenti elettronici)
Ivi, in particolare, nei “Dati RT” (blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici) alla voce “4.1.4” “Ammontare”, si specifica che«Tale importo è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant mentre non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse (tramite RT). Si precisa, altresì, che in tale campo deve essere inserito l’ammontare delle vendite, senza sottrarre l’ammontare dei resi e degli annulli».
L’indicazione in parola trova peraltro riscontro anche nelle stesse specifiche tecniche, laddove (cfr. paragrafo 2.1) si evidenzia che «Nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l’aliquota IVA propria di ciascun prodotto, sebbene tale IVA non rappresenti l’imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto,trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l’aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande). Nel tracciato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi” i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota».
A fronte della successiva fattura, ex articolo 21 del decreto IVA, volta a documentare nei confronti delle società di emissione dei buoni pasto l’avvenuta prestazione e l’incasso dei corrispettivi inizialmente non riscossi, la procedura – che non si discosta da quanto già in essere prima dell’avvento dei registratori telematici – potrebbe far sorgere il dubbio di una duplicazione del debito IVA.
Tale dubbio non sussiste, considerato che, come sopra accennato, la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (rimborso dei buoni pasto)o, al più, se precedente, al momento di emissione della relativa fattura, dovendo partecipare alla sola liquidazione (con cadenza mensile o trimestrale) dell’imposta propria di quel momento.
Il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.