Consiglio di Stato, sentenza n. 7296 del 25 ottobre 2019
Il riparto di competenze tra Autorità garanza della concorrenza e del mercato in materia di pratiche commerciali scorrete e Autorità indipendente di settore deve essere definito sulla base non dei criteri, di matrice penalistica, di specialità o assorbimento ma del criterio autonomo di incompatibilità; la regola generale, pertanto, è rappresentata dalla competenza esclusiva dell’Autorità antitrust, potendosi configurare la competenza delle Autorità di settore soltanto nel caso in cui le norme di regolazione contengano profili di disciplina incompatibili con quelle previste dalle norme generali in materia di pratiche commerciali scorrette (1).