Corte di Cassazione, sentenza n. 27798 del 30 ottobre 2019
Questa Corte è già intervenuta sul punto con orientamento cui intende dare continuità: “In tema di contenzioso tributario, l’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l’atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d’ufficio in caso di omissione dell’attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, con conseguente impossibilità del giudice di esercitare il diretto raffronto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché la soluzione contraria priverebbe di qualunque reale funzione la prescritta formalità di attestazione gravante sul ricorrente, senza possibilità di ricorso alla verifica officiosa degli atti da parte del giudice” (Cfr. Cass. V n.6677/15).
Altresì è stato affermato che in tema di contenzioso tributario, la difformità tra l’atto di appello notificato e quello depositato, sanzionata con l’inammissibilità dell’impugnazione dall’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (richiamato dal successivo art. 53, comma 2), è solo quella sostanziale idonea ad impedire effettivamente al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, a ledere il suo diritto di difesa, rendendo incerti sia “petitum” che “causa petendi”, e non quella che risulti irrilevante ai fini della comprensione del tenore dell’impugnazione ovvero tale che l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuto nell’atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l’appello per difformità, nell’atto notificato, degli estremi della sentenza impugnata rispetto a quelli, peraltro esatti, di cui all’atto depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria). (Sez. 5, Ordinanza n. 13058 del 24/05/2017, Rv. 644244 – 01). 4. Più specificamente, le Sezioni Unite di questa Corte, proprio in tema di processo tributario, hanno affermato che perfino in caso di nullità della notificazione la costituzione dell’intimato (anche al solo fine di contestare la ritualità della notificazione) ha l’effetto sanante connesso al raggiungimento degli effetti dell’atto. (cfr. Cass. S.U. n. 14916/2016, par. n. 2.8, secondo capoverso).