Il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, si applica pure agli incarichi dirigenziali esterni anteriori al 2014

Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 361 del 15 ottobre 2019

Il d.l. 4/7/2006, n. 223 all’art. 33, ha introdotto una innovativa disciplina dell’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici. Al comma 3, è stato previsto che i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici si applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all’articolo 19, del d.lgs. 165/2001. Tale norma, come chiarito dalla relazione di accompagnamento disegno di legge di conversione, partendo dalla considerazione secondo cui il ricorso all’istituto del trattenimento relativo al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni ha rappresentato un costo per il settore pubblico, sia per il correlato mantenimento di retribuzioni più elevate rispetto ad un nuovo assunto, nel contesto di una disciplina di forte contenimento delle assunzioni, sia in termini di funzionalità, trattandosi di un ulteriore impedimento alle esigenze di ricambio generazionale, in quella relazione veniva specificato che «la previsione contenuta al comma 3 uniforma la disciplina dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, sia interno che esterno (…). Si tratta di una misura necessaria di equità e razionalizzazione, tenuto conto della prassi instauratasi in molte amministrazioni di attribuire un incarico dirigenziale, in qualità di estraneo, allo stesso dirigente cessato dal servizio per limiti di età, con mantenimento della stessa retribuzione complessiva».

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