Incentivi per funzioni tecniche: sono da includere nel tetto della spesa del personale fino al 1° gennaio 2018

Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, delibera n. 26/SEZAUT/2019/QMIG

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con delibera 26/SEZAUT/2019/QMIG si è pronunciata sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche in tema di incentivi tecnici previsti dall’art. 113, comma 2 del Codice degli appalti, enunciando il seguente principio di diritto:
«Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture».

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