Agenzia delle entrate, risposta n. 454 del 31 ottobre 2019
Alla prima domanda l’amministrazione risponde che le fatture relative ai pedaggi:
del 2016 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, per poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione 2019
del 2017 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2017, così da poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione 2018
del 2018 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2019.
L’Agenzia poi precisa che l’obbligo di fatturazione elettronica – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – riguarda anche le fatture emesse su richiesta dei clienti (come anche precisato nella risposta n. 7/2019). Pertanto, in generale, i concessionari autostradali devono emettere, su richiesta dei clienti, nei termini previsti, fatture elettroniche tramite Sdi, utilizzando una numerazione seriale distinta per separarle dalle altre fatture emesse (le somme indicate in tali fatture, infatti, hanno già partecipato alla liquidazione periodica Iva al momento dell’incasso dei corrispettivi e servono esclusivamente a consentire la detrazione dell’Iva ai committenti).