Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 44300 dep. 30 ottobre 2019
Anche ammessa la validità della tesi sostenuta dall’odierno ricorrente, circa l’autenticità delle sottoscrizioni di provenienza apparente del prof. X, comunque l’apposizione della firma, in data successiva a quelle apparenti, renderebbe falsa l’attestazione sulla data, emergente dal documento, come formato all’epoca di svolgimento delle prestazioni professionali oggetto di verifica, costituendo atto di fede privilegiata l’attestazione stessa relativa alla formazione temporale del documento.
Tale conclusione è resa necessitata dall’attestazione, resa dal pubblico ufficiale, mediante l’apposizione del timbro del protocollo, dell’avvenuta ricezione del documento, nella data indicata, secondo la numerazione progressiva che compare sul documento, in un contesto denotante necessariamente l’unitarietà dell’operazione.
Va enunciato, a questo proposito, il principio generale, affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale il reato di falso consiste, per l’appunto, nell’indicazione di una data di emissione delle autorizzazioni e delle attestazioni di conformità, diversa da quella reale della formazione del documento. Il rilievo dell’immutazione della realtà, per la precisione della risalenza temporale ad un’epoca non rispondente al vero, tale, peraltro, da giustificare la condotta del soggetto interessato, in questo caso l’odierno ricorrente, fa sì che si ravvisi il falso, penalmente rilevante, esclusivamente su tale riscontro fattuale. In giurisprudenza il suddetto principio trova conferma. Ed invero, secondo un orientamento specifico, ben può ben essere ipotizzato il delitto di falso materiale o ideologico in atto pubblico nel caso in cui le false attestazioni siano state effettuate “ora per allora”. (Sez. 5, n. 6685 del 14/04/1992 – dep. 04/06/1992, P.M. in proc. Martinelli ed altri, Rv. 190512)