Non è permesso l’affitto d’azienda per una farmacia

TAR Lazio, sentenza n. 10894 del 10 settembre 2019

E’ necessario rilevare al riguardo che, in base al chiaro disposto di cui all’art.11, comma 1 della Legge n.362 del 1991, titolarità e gestione della farmacia devono essere abbinate; che con il contratto di affitto di azienda in argomento la gestione verrebbe scissa dalla titolarità; che pertanto l’autorizzazione non poteva essere rilasciata (cfr., per tutte, sull’inderogabilità del principio di coincidenza tra titolarità e gestione della farmacia, Corte Cass., SS.UU., n.5087 del 2014).
Va quindi evidenziato che difetta di rilevanza la sopravvenuta possibilità per le società di divenire titolari di farmacie, fermo rimanendo il principio, anche per tali soggetti, di assicurarne nel contempo la gestione; che altra questione, non in discussione, è quella attinente alla direzione della farmacia, da affidarsi a persona in possesso di idoneo titolo, quale strumento necessario alla società per operare; che non rileva parimenti l’ipotesi dei Comuni titolari di farmacia, in quanto estranea al caso in trattazione; che la sostituzione del farmacista, di cui all’art.11, comma 2 della Legge n.362 del 1991, non è in alcun modo assimilabile all’affitto temporaneo di azienda, trattandosi nel primo caso di ipotesi specifiche, legate a necessità della persona fisica del farmacista, in relazione alla conduzione professionale della farmacia; che non risulta poi violato il principio della libertà dell’iniziativa economica, tenuto conto del regime pubblicistico di preventiva autorizzazione e di controllo sull’attività cui sono sottoposte le farmacie (cfr. ancora Corte Cass., SS.UU., n.5087 del 2014 ed anche art.41, commi 2, 3 Cost.); che l’atto di diniego è stato emesso in perfetta adesione al suindicato dettato normativo.

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