Il danno erariale da prestazioni non autorizzate non si prescrive con il solo passare del tempo

Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 217 del 11 novembre 2019

Con la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, ha condannato un’infermiera al pagamento, in favore del Policlinico X , della somma complessiva di euro 2.755,00.
L’ipotesi di responsabilità contestata dalla Procura territoriale alla Gobbi attiene all’indebito esercizio, da parte della stessa, all’epoca dei fatti infermiera professionale di attività extra lavorativa non autorizzata, per il complessivo importo pari a euro 14.974,00.
Il giudice di prime cure ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della convenuta in riferimento alle somme percepite prima del 23.04.2010, essendo stata richiesta dall’azienda sanitaria la restituzione delle somme illegittimamente percepite con nota del 23.04.2015.
Ma la Procura contabile ha proposto appello che è stato accolto.
Il Collegio ha ritenuto, in proposito, di dovere confermare integralmente la giurisprudenza delle Sezioni di appello in materia e, in particolare, quanto espresso da questa stessa Sezione nella sentenza n. 55/2017:
“……In termini di stretta disciplina giuridica, l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, ha previsto che: <>. La regola generale ritiene che il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza questa attinente alla condotta, ma con il momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l’eventus damni – quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico – e si abilita il Requirente all’esercizio dell’actio damni. Ora, una tale regola generale va inevitabilmente incontro a deroghe nelle non infrequenti ipotesi di “occultamento doloso”, richiedenti lo spiegamento di accorte attività finalizzate al disvelamento, non mero, dei fatti. In tali evenienze, integranti di norma condotte penalmente rilevanti, il legislatore ha voluto affermare la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno a ragione del dolo, in luogo del principio della “conoscibilità obiettiva” dello stesso. E la giurisprudenza contabile si è poi spinta oltre, ampliando il concetto di occultamento doloso del pregiudizio e facendo coincidere il comportamento causativo della lesione con l’occultamento stesso (ex multis Corte dei conti, Sez. terza centrale di app., 15 marzo 2002, n. 98/A). In breve, volendo così valorizzare la regola espressa dalla Corte di legittimità (ex multis Corte di Cass., Sez. Lav., n. 12666, del 29 agosto 2003, id. n. 311/03, del 13 gennaio 2003, ripresa in Corte dei conti, Sezione prima centrale di app., 12 maggio 2003, n. 427), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l’agente compie l’illecito – o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto – bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile…..”.
Sulla base di detti principi deve rilevarsi che vi fosse in capo all’infermiera un obbligo specifico di informare il proprio datore di lavoro.
Tuttavia, la convenuta non ha mai comunicato l’esercizio delle attività oggetto di contestazione né è mai stata autorizzata ad esso. La stessa si è, quindi, sottratta a un preciso obbligo di informazione.

Comments are closed.