In una convenzione fra PP.AA., la clausola che fa riferimento a prestazioni future non determinate, è radicalmente nulla

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Toscana, deliberazione n. 344/2019/PREV

Il Collegio ha ritenuto che l’atto potesse essere ammesso al visto ed alla registrazione con esclusione di quanto riguarda l’art.2, comma 2, della citata Convenzione.
La clausola riguarda, infatti, prestazioni ulteriori e diverse da quelle specificamente indicate nella prima parte del medesimo comma (i.e. n.1 squadra di n.2 unità per n.7 ore giornaliere dal 17 al 25 agosto 2019), e la cui entità, natura, quantità e modalità di prestazione risultano indeterminate e rimesse – nell’ambito di efficacia temporale della Convenzione stessa (che, in base al suo art.4 “ha una durata per l’anno 2019”) – ad eventuali futuri accordi tra le parti (v. “…su proposta del Comune e a seguito di accoglimento del Comando, il quale indicherà la tipologia di organizzazione da attuare…”), e da remunerarsi a parte (v. “In tale caso, gli importi da corrispondere…saranno comunicati dal Comando…”).
Ora tale pattuizione si palesa in contrasto con l’art.1346 c.c., a mente del quale “L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.”, e tale contrasto determina la invalidità (sotto specie di nullità) della clausola stessa e (quanto meno in parte qua) del contratto, poiché ex art.1325 c.c. l’oggetto costituisce uno dei requisiti del contratto, e l’art.1418, comma 2, – 4 – c.c. stabilisce che “Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325 … e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.”. Dall’illegittimità (quanto meno in parte qua) della Convenzione deriva, ovviamente, l’illegittimità del decreto che la approva, oggi all’esame di questa Sezione regionale di controllo. D’altro canto, stante l’indeterminatezza del contenuto delle prestazioni (possibili entro l’arco di vigenza temporale della Convenzione, che, come detto, in base al suo art.4 “ha una durata per l’anno 2019”), la eventuale registrazione del decreto costituirebbe una sorta di approvazione preventiva e per così dire “al buio” di pattuizioni future e indeterminate, in palese contrasto con la natura e funzione stessa del controllo preventivo affidato a questa Corte.

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