Corte di Cassazione, sentenza n. 25407 del 10 ottobre 2019
Il recesso dalle trattative è sindacabile, ai sensi dell’art. 1337 c.c., ove l’ente predetto sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto il primo ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione nel contratto (Cass. S.U. n. 10413 del 2U17).
Devono quindi sussistere congiuntamente, perché sorga la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione, i due distinti elementi, del comportamento scorretto dell’amministrazione, e della lesione dell’affidamento incolpevole ingenerato nel privato.
Poiché la corte di merito ha accertato che il contratto che era stato proposto in un primo momento di concludere fosse contrastante con le regole che disciplinano i contrati della pubblica amministrazione, ed in particolare con artt. 15 septies d.lgs. n. 502 del 1992 e 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 nessuna responsabilità può essere ascritta all’amministrazione per non aver più concluso il contratto, atteso che il suo rifiuto di concludere il contratto originariamente proposto al ricorrente era ampiamente giustificato dalla necessità di non commettere un illecito.