La prescrizione del danno da emotrasfusione decorre da quando si capisce che la trasfusione è causa della propria malattia

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24164 del 27 settembre 2019

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita – o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera diagnosi di positività al virus HCV non integrasse, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario, consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione).

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