Si ha diritto ai permessi, anche se il disabile da assistere è “ricoverato” presso una casa di riposo

Corte di Cassazione, Sentenza n. 21416 del 14 agosto 2019

In tema di permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, la condizione – cui è assoggettato il relativo diritto – che la persona da assistere, affetta da handicap grave, non sia ricoverata a tempo pieno, non può che intendersi riferita al ricovero presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa, in coerenza con la “ratio” dell’istituto, che è quella di garantire al portatore di handicap grave tutte le prestazioni sanitarie necessarie e richieste dal suo “status”, così da rendere superfluo, o comunque non indispensabile, l’intervento del familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata – che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per falsa dichiarazione del lavoratore in ordine al requisito del mancato ricovero della madre, alloggiata in una casa di riposo – perché la valutazione del giudice di merito sulla veridicità della dichiarazione si era arrestata ad una nozione atecnica di ricovero, senza considerare il livello di assistenza prestato dalla struttura).

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