Anche dopo la pensione, permane l’interesse alla conclusione del procedimento disciplinare sospeso

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20914 del 05 agosto 2019

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, successivamente definito con giudicato di condanna, l’interesse all’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Pubblica Amministrazione permane nonostante il sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente; il datore di lavoro ha, pertanto, l’onere di attivare o riprendere l’iniziativa disciplinare, al fine di valutare autonomamente i fatti oggetto del giudizio penale e definire gli esiti della sospensione cautelare, in quanto, in difetto, sorgerebbe la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l’assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che gli sarebbe spettata in assenza della sospensione

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