Il mobbing è gravemente lesivo dei doveri d’ufficio, ed è foriero di danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 308 del 22 ottobre 2019

La Procura Regionale presso la Corte dei Conti agisce nei confronti di un dirigente scolastico per sentirlo condannare al risarcimento patito dall’Amministrazione di appartenenza, poichè il MIUR era stato condannato al pagamento di euro 24.460,50, oltre spese legali, in favore di un collaboratore scolastico, a seguito della condotta mobbizzante asseritamente posta in essere dal dirigente scolastico.
Dall’esame dei documenti emerge che il convenuto, nella sua qualità di dirigente scolastico, ha posto in essere una persecuzione sistematica, fondata su fantasiose e plurime contestazioni, disciplinari e non solo (4 contestazioni disciplinari, 6 richieste alla Direzione scolastica regionale di apertura di procedimenti disciplinari, una querela per falso in atto pubblico e tentata truffa ai danni dello Stato per un giorno di assenza dal servizio, con procedimento penale archiviato nonostante l’opposizione dello stesso convenuto), nei confronti di un proprio collaboratore scolastico, con il fine ultimo, perseguito anche tramite richieste di visite mediche di idoneità (sempre superate dal dipendente), di ottenere il licenziamento dello stesso.
A fronte di una simile mole di richieste latamente disciplinari, l’Ufficio Regionale solo in due casi ha proceduto alla comminazione di sanzioni conservative per ritardi di presa servizio.
Si è trattato, quindi, di una condotta reiteratamente e gravemente lesiva dei doveri d’ufficio, tra i quali è ricompreso l’obbligo di correttezza nei rapporti con i collaboratori nel rispetto dei diversi ruoli. Condotta che, per sua natura, è chiaramente dolosa.
Ritenuta la principale imputabilità del danno all’impropria condotta del convenuto, questi è stato condannato a pagare il risarcimento del danno

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