La competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari si definisce in base al massimo edittale

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20845 del 02 agosto 2019

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, la contestazione dell’infrazione, per essere valida, deve contenere l’indicazione dei fatti addebitati, mentre non è necessaria quella della sanzione per essi prevista; in ogni caso l’attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare, né è ragione di invalidità la circostanza che l’U.P.D, presso cui si è radicato il procedimento nei termini di cui sopra, fruendo dell’intero margine edittale, applichi una sanzione inferiore a quella che ha costituito il discrimine di tale competenza, qualora ciò sia conseguenza della necessaria proporzionalità rispetto ai fatti addebitati.

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