L’assegnazione degli interventi chirurgici deve rispettare criteri oggettivi di competenza

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21473 del 19 agosto 2019

In tema di personale medico addetto ad un reparto ospedaliero, l’art. 63, comma 8, del d.P.R. n. 761 del 1979, secondo il quale “le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza”, si interpreta nel senso che, ai fini della distribuzione degli incarichi (nella specie, l’assegnazione degli interventi chirurgici ai medici del reparto), assume valore prioritario la competenza e la capacità degli operatori sanitari, dovendosi ritenere una diversa soluzione, che assegni preminenza ad un criterio di equa ripartizione del lavoro, in contrasto con il fondamentale diritto alla salute dei cittadini.

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