Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di Appello Sentenza n. 393 del 13 novembre 2019
Secondo la Procura era configurabile la responsabilità amministrativa in capo a coloro che non si erano adoperati per la riscossione dei canoni di natura enfiteutica, omettendo di porre in essere ogni tipo di iniziativa (di impulso, di accertamento, di contestazione e di esecuzione) utile al conseguimento della risorsa di competenza dell’ente. Poiché non è contestata la misura dei crediti per canoni di natura enfiteutica irrimediabilmente persi a causa della maturata prescrizione (€ 42.690,00), deve ritenersi che il Comune abbia patito un danno erariale di corrispondente entità.
Detto danno appare causalmente riconducibile, in parte, alla condotta omissiva del geometra responsabile del Servizio, cui competeva l’assunzione di pertinenti iniziative per pervenire alla sollecita riscossione dei canoni e, in parte, alla condotta, sempre di natura omissiva, dei membri della Giunta che hanno mancato di monitorare l’andamento dell’attività istituzionale destinata a portare entrate per l’ente. Quanto alla distribuzione della pertinente responsabilità, corretta appare la parametrazione originariamente compiuta dalla Procura regionale e ribadita in sede di gravame. La maggior quota di responsabilità (50%) pari ad € 21.345,00, deve essere imputata al geometra dipendente comunale onerato dei compiti riguardanti la vicenda. La residua quota (50%) deve essere disomogeneamente distribuita tra i membri della Giunta