Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Marche, deliberazione n. 123/2019/PAR
Il quesito posto da un Comune riguarda la definizione del perimetro di applicazione soggettiva dell’art. 14, comma 5, Tusp, con particolare riferimento alle società e ai consorzi (ndr: divieto di finanziamento di società partecipate in perdita da tre anni).
Il Collegio ritiene pienamente condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. le già citate deliberazioni Sezione regionale di controllo Abruzzo, 279/2015/PAR; Campania, n. 75/2017/PAR; Lombardia, n. 196/2019/PAR) secondo cui, sebbene il perimetro di diretta applicazione della norma non contempli direttamente i consorzi, ma si riferisca esclusivamente agli organismi partecipati aventi struttura societaria, dal suo tenore emerge un principio generale di “divieto di soccorso finanziario”, fondato su esigenze di tutela dell’economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi, quali realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale. Tale interpretazione, infatti, appare conforme ai principi espressi dalla legislazione ordinaria, volti al rispetto dei criteri di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché dalla normativa comunitaria, a tutela della concorrenza e del mercato.
Ne consegue, in conclusione, che il c.d. divieto di soccorso finanziario “appare espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche e di tutela della concorrenza e del mercato. Tale principio s’impone alle amministrazioni pubbliche prescindendo, a tutela dell’effettività del precetto, dalle forme giuridiche prescelte per la partecipazione in organismi privati che finirebbero, altrimenti, col prestarsi a facile elusione del chiaro dettato normativo” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR).