L’invio dei dati alla BDAP assolve all’obbligo previsto dall’articolo 227, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti (articolo 1, comma 6, decreto Mef cit.).
In ordine alla tempistica di invio dei dati contabili, l’articolo 4 del citato Decreto ministeriale dispone che i bilanci preventivi siano trasmessi entro 30 giorni dall’approvazione “a decorrere da quello relativo all’esercizio 2017. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bilancio di previsione 2016 è trasmesso entro 30 giorni a decorrere dal 1 dicembre 2016”.
Analogo termine di 30 giorni dall’approvazione è previsto per la trasmissione dei rendiconti di gestione.
In caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge (fissati dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 118/2011), è prevista la trasmissione dei dati del consuntivo entro 30 giorni dall’approvazione della Giunta oppure, in caso di difetto di approvazione della bozza di consuntivo, dei dati di preconsuntivo entro 30 giorni dalla scadenza del termine di legge per l’approvazione della Giunta.
Ai sensi dell’articolo 9, commi 1 quinquies e seguenti, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, in caso di mancato rispetto dei termini di invio sono previste specifiche sanzioni.
In particolare, in difetto dell’invio dei dati alla Banca dati di cui all’articolo 13 Legge n. 196/2009, e finché perdura tale inadempimento, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale (v., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 136 del 19 dicembre 2018).