Corte di Cassazione, sentenza n. 26307 del 17 ottobre 2019
La prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro deriva dal fatto che essi generalmente rientrano nell’ipotesi di cui all’art. 2948 n. 4, ovverosia sono importi che «devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», per lo più, rispetto alle retribuzioni, a mese. E’ allora palese che il diritto alla ripetizione di indebito non può essere ricondotto a tale fattispecie in quanto esso, se anche di fatto sorga di tempo in tempo, in ragione delle erogazioni mano a mano effettuate e risultate poi non dovute, è in sé debito la cui causa non impone ex ante la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate (Cass. 10 settembre 2018, n. 21962; da ultimo anche Cass. 21 marzo 2019, n. 14426).
Occorre infatti distinguere l’ipotesi in cui i presupposti costitutivi di un determinato credito si collochino periodicamente nel tempo da quella in cui, in conseguenza di un rapporto di durata, si debbano avere pagamenti periodici. La fattispecie riguardata dall’art. 2948 n. 4 c.c. è esclusivamente la seconda, come è reso evidente dal richiamo della norma non tanto al mero sorgere periodico del credito, quanto a «ciò che deve pagarsi» periodicamente, ovverosia ad una situazione propria dei casi in cui «soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio» in relazione ad uno specifico interesse del creditore che si soddisfa «attraverso la ricezione di più prestazioni» (così Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161 e, più di recente, Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546) messe, in regolare cadenza temporale, a disposizione del creditore (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627).
Diverso è dunque il caso di specie, in cui il credito restitutorio è sorto nel momento in cui vi sono state le indebite erogazioni, rispetto all’ipotesi, propria dell’art. 2948 n. 4 c.c., in cui è stabilita ex ante, in ragione della causa dell’attribuzione patrimoniale, la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate. Non resta pertanto in alcun modo intercettata la fattispecie normativa di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. e, trattandosi di situazioni e dinamiche diverse, rientra nella discrezionalità del legislatore la loro differenziata disciplina, anche sotto il profilo della prescrizione, senza che possano aver corso sommarie assimilazioni. Poiché per l’ipotesi della ripetizione di indebito non è prevista alcuna regola di prescrizione breve, va da sé l’applicazione ad essa, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, della misura decennale (per il principio, in diversi ipotesi, v. Cass. 15 febbraio 2018, n. 3706; Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612).