L’incompatibilità del personale medico opera anche nei confronti di soggetti parzialmente accreditati

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 180 del 18 novembre 2019

Si è già avuto modo di chiarire che il principio generale di unicità del rapporto di lavoro del personale medico con il S.S.N., previsto dalla norma avanti citata, deve intendersi estensivamente nel senso che esso rileva a tali fini sia dei rapporti di lavoro alle dipendenze di strutture pubbliche o private in qualsiasi maniera convenzionate, sia dei rapporti libero – professionali in regime di convenzione, sia dell’esercizio di attività professionale, ancorché autonoma, presso una struttura privata convenzionata.
Si tratta di un principio che ha carattere oggettivo ed assoluto, per cui il divieto di svolgere attività professionale in strutture convenzionate opera ancorchè l’attività sia svolta stabilendo un rapporto diretto con il paziente o in un’unità operativa non convenzionata della stessa struttura, nonché in strutture convenzionate in discipline diversa da quella nella quale il medico presta servizio. Nel senso che l’incompatibilità derivante dal divieto di cui sopra è assoluta ed opera nei confronti di qualsiasi altra attività, depone anche la finalità della norma diretta a garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico, come ha avuto modo di precisare la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 457 del 23 dicembre 1993)”. Tali principi, fatti propri anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sezione lavoro 5 agosto 1988, n. 9881), sono stati ripresi dal Consiglio di Stato che, in una recente 19 decisione, ha ribadito l’esigenza di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa del servizio sanitario pubblico ed ha, pertanto, affermato come la situazione di incompatibilità indicata dalle disposizioni sopra richiamate si verifichi anche quando la struttura presso cui il dipendente intrattiene il rapporto libero professionale sia parzialmente accreditata e quando la prestazione resa dal sanitario appartenga ad una diversa disciplina (CdS, sent. n. 7052/2018).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *