Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Liguria, sentenza n. 199 del 19 novembre 2019
Appare implausibile che un funzionario di notevole esperienza, quale il Responsabile di un Servizio amministrativo, non fosse consapevole della necessità di documentare adeguatamente la causale delle spese sostenute, non potendosi ritenere sufficiente la produzione di scontrini privi delle indicazioni della merce acquistata e delle generalità del compratore, ovvero la sola propria autodichiarazione, in relazione a giornate di assenza giustificata dall’Ufficio, per di più senza presentare formali richieste di pagamento delle somme asseritamente anticipate con l’indicazione dei documenti allegati a corredo, come confermato nel corso dell’udienza.
La condotta dello X, pertanto si è posta in volontario contrasto con l’art. 184 TUEL che prevede la necessità di presentare titoli «atti a comprovare il diritto acquisito del creditore».
Alla produzione del complessivo danno arrecato, peraltro, ha dato il proprio apporto causale la Sig.ra Y, la quale non ha effettuato i dovuti controlli, o li ha fatti con grave negligenza, non avvedendosi, conseguentemente, della mancanza della necessaria documentazione. D’altra parte, la stessa convenuta, in sede istruttoria, ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarandosi disponibile a rifondere quanto a lei addebitato.
Sulla base delle suesposte argomentazioni risultano, quindi, provati i presupposti della responsabilità amministrativo – contabile del Sig. X, il quale ha tenuto una condotta contraria ai propri doveri d’ufficio, costituita da richieste di rimborsi indebiti, in quanto relativi a spese non effettuate o, comunque, non supportate da documentazione idonea a dimostrare l’effettività e la corrispondenza con le finalità istituzionali delle medesime, nella misura complessiva di € 12.402,45.
Risulta altresì provata, a titolo di colpa grave, la responsabilità della Sig.ra Y (dalla stessa, peraltro, ammessa), limitatamente alla somma di € 3.783,78.
Non osta alla dichiarazione di responsabilità amministrativa l’eventuale mancata sottoscrizione degli originali degli atti di liquidazione della spesa eccepita dalla difesa in quanto, in questa sede, non rileva l’illegittimità – e financo l’inesistenza – dell’atto amministrativo di controllo emanato bensì il concreto comportamento posto in essere in tale attività; al contrario la mancata sottoscrizione dell’atto costituirebbe un ulteriore indice della grave negligenza posta in essere nell’esercizio della funzione amministrativa.