Per i furbetti del cartellino il danno all’immagine è stabilito ex lege in misura non inferiore a sei mensilità

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Liguria, sentenza n. 195 del 18 novembre 2019

L’azione erariale deve ritenersi fondata alla luce dell’ampio materiale probatorio fornito, descritto compiutamente nella parte in fatto (con particolare rifermento ai rilievi fotografici e agli atti del procedimento disciplinare contenuti nel fascicolo), che comprova il reiterato comportamento del X il quale, nelle date contestate (per un totale complessivo di venti giornate), si è assentato dal servizio per l’intera giornata, rimanendo sul luogo di lavoro solo il tempo strettamente sufficiente per timbrare il cartellino all’inizio e al termine del servizio.
A ciò si deve aggiungere la seconda voce di danno richiesta dalla Procura per la grave lesione all’immagine subita dal Comune ai sensi dell’art. 55-quinquies D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ne prevede una ipotesi ex lege con una quantificazione pecuniaria da determinarsi, da parte del giudice di merito, in base ad una valutazione equitativa, ma comunque non inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
Si tratta di una fattispecie tipica che prevede una specifica ipotesi di responsabilità, la quale prescinde dalla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 30 bis, della L. 3.08.2009, n. 102 per la configurabilità del danno all’immagine

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