Il fondo del salario accessorio deve costituirsi nell’anno di riferimento, altrimenti si perdono le risorse variabili

Corte dei conti, sezione regionale controllo Lombardia deliberazione n. 386/2019/PAR

Un Comune ha costituito il fondo del salario accessorio nel 2018, ma la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto è avvenuta nell’anno 2019. Il parere del revisore è stato chiesto sull’ipotesi di contratto, corredata dalla relazione tecnico finanziaria e dalla relazione illustrativa, come previsto dall’art. 40, comma 3-sexies del d.lgs. 165/2001.
La Sezione, con riferimento al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, nell’aderire a consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile, ritiene che, in caso di mancata costituzione del Fondo del salario accessorio nell’anno di riferimento, confluisce nell’avanzo vincolato soltanto la quota stabile del Fondo.
In altre parole (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR) “possono fissarsi i seguenti principi orientativi:
– la mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi;
– in coerenza con le indicazioni dell’Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’Ente -in via definitiva- la loro possibile utilizzazione;
– non miglior sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (sul punto già Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 161/2017)”.

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