Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/2019/QMIG
A tal riguardo questa Sezione (cfr. deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG) ha già evidenziato come «in una corretta gestione finanziaria l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3» ammonendo nel contempo che, laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, si produrrebbe una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
D’altro canto, pur riconoscendosi sul piano fattuale una identità tra il pagamento del debito in difetto di previa deliberazione di riconoscimento e l’esecuzione forzata presso il tesoriere, come già evidenziato, non appare possibile desumere da una ipotesi patologica della procedura di spesa un criterio derogatorio rispetto alla procedura ordinaria per la regolazione degli oneri derivanti dalla sentenza.
Conclusivamente ritiene, dunque, la Sezione che, alla luce del vigente quadro normativo, non può delinearsi un regime differenziato per la fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (sentenze esecutive), talché il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da sentenza esecutiva deve sempre essere preceduta dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa delibera di riconoscimento.