Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 339/2019/PAR
Alla luce delle norme sopra richiamate e, dunque, a parere di questa Sezione, anche a prescindere dall’esatta qualificazione dei servizi educativi come servizi a domanda individuale, ovvero quali servizi pubblici tout court, si ritiene che il legislatore non abbia negato la possibilità, agli enti locali, di concedere alcuni servizi ritenuti di interesse pubblico prevalente per lo sviluppo della comunità di riferimento, anche a titolo gratuito, secondo le modalità ritenute più idonee per una gradazione della contribuzione a carico delle famiglie meno abbienti, in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui le stesse versano, come rilevabile dall’indicatore ISEE, richiamato dallo stesso art. 9 della Legge n. 65 del 2017. Ovviamente, prevedendo, a tal fine, ragionevoli “scaglioni” differenziati in base al predetto indicatore della situazione economica equivalente, i quali, pertanto, non potranno prescindere dalla verifica delle condizioni economiche dei destinatari, fermi restando tutti vincoli posti dalla normativa vigente in tema di equilibrio di bilancio.
Analogamente a quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie con la recentissima deliberazione n. 25 del 7 ottobre 2019 relativamente al servizio di trasporto scolastico, non può che confermarsi, quindi, anche per questa fattispecie, la possibilità, per gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, di provvedere alla copertura finanziaria dei servizi educativi con risorse proprie, con tutti gli strumenti concessi dall’ordinamento vigente, sulla scorta di una valutazione di amministrazione attiva di competenza esclusiva dell’ente di riferimento, entro il limite di rispetto del principio di ragionevolezza. Ne consegue pertanto la possibilità “… di erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati, laddove sussista un rilevante e preminente interesse pubblico, e dall’altro, di definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie …